Per una Costituzione Europea
Le richieste delle ONG del Forum per i Diritti Umani
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Indice
Per una politica credibile dei diritti umani | Trasparenza e partecipazione | Efficacia giuridica | Rinforzare la tutela dei diritti fondamentali | I diritti dell'uomo in campo economico, sociale e culturale | Il diritto d'asilo | Il divieto della pena di morte e della tortura | I diritti delle minoranze

Per una politica credibile dei diritti umanisu
La Carta dei diritti fondamentali dell'UE avrà effetti sul dibattito internazionale sui diritti umani, in particolare sullo sviluppo della concezione dei diritti umani in campo economico, sociale, culturale, sul diritto d'asilo, sul divieto della pena di morte e sul trattamento delle minoranze. L'UE dovrà dimostrare la propria credibilità, con un modello di politica orientata ai diritti umani. Solo allora le clausole sui diritti umani nei trattati internazionali saranno credibili. In futuro, l'Unione Europea dovrà condurre una politica dei diritti umani coerente, dentro e fuori del proprio territorio.

Trasparenza e partecipazionesu
Il Consiglio Europeo aveva fissato, per il "Consilium" che sta elaborando la Carta dei diritti Fondamentali, dei termini molto ristretti: il "Consilium" intende presentare la sua proposta già nell'ottobre 2000; ed il Consiglio Europeo intende "proclamare solennemente" la Carta nel mese di dicembre. Questo ci lascia dubbiosi per quanto riguarda l'aspetto della tante volte richiamata partecipazione dei cittadini. Un processo trasparente e partecipato non può certo riguardare, su 350 milioni di cittadini europei, soltanto un paio di dozzine di esperti. E certo tutto ciò non cambierà con la pagina internet del Consiglio (http://ue.eu.int).

In quanto federazione di 40 organizzazioni per i diritti umani, per il FORUM PER I DIRITTI UMANI (Forum Menschenrechte) è importante rinforzare i diritti degli individui di fronte al crescente potere delle istituzioni dell'Unione Europea.

Efficacia giuridicasu
La tutela dei diritti fondamentali può esservi solo con una Carta dei diritti che sia senz'altro vincolante per tutti gli organi ed autorità dell'Unione e dei suoi Stati membri. Ciò vale anche con riguardo agli ambiti futuri della politica estera e di sicurezza comune, e della politica interna e della giustizia. Così, ad esempio, nell'ambito della politica militare deve essere tutelata la libertà dell'obiezione di coscienza. La Carta dei diritti deve essere ovviamente approvata in forma di trattato, in modo che i diritti dell'uomo e del cittadino che essa fissa siano giustiziabili di fronte ai tribunali nazionali e, da ultimo, dalla Corte di Giustizia dell'UE, a cui i cittadini hanno accesso diretto. Una mera proclamazione della Carta dei Diritti Fondamentali, senza effetti giuridici vincolanti, sarebbe controproducente e non contribuirebbe alla desiderata identificazione di uomini e donne nell'Unione Europea. Si deve mirare ad assicurare la gran parte dei diritti della Carta ad ogni persona, limitando soltanto pochi diritti ai soli cittadini dell'Unione.

Rinforzare la tutela dei diritti fondamentalisu
La formulazione di una Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino per il XXI secolo non può rinunciare a considerare i problemi ed i pericoli del nostro tempo, come i problemi ambientali, l'autodeterminazione informativa, la biotecnologia e la genetica. Una mera codificazione di diritti fondamentali già esistenti non è perciò sufficiente. Non si possono per questo dimenticare le conquiste del passato. Vogliamo anche richiamare l'attenzione su quattro ambiti in cui, allo stato attuale, v'è il rischio di regredire:
1) i diritti umani in materia economica, sociale e culturale;
2) il diritto delle persone all'asilo;
3) il divieto della pena di morte,
4) i diritti delle minoranze.

I diritti dell'uomo in materia economica, sociale e culturalesu
L'indivisibilità dei diritti umani fa parte dei fondamenti dell'idea di "diritti dell'uomo" a cui mirano le dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo. In continuità con questa tradizione, nella Conferenza sui diritti dell'uomo di Vienna (1993) si è stabilito. "Tutti i diritti dell'uomo sono universali, indivisibili, si condizionano a vicenda e dipendono l'uno dall'altro". Questo accordo fondamentale ha portato negli ultimi anni ad un grande rinforzamento del riconoscimento dei diritti dell'uomo in materia economica, sociale e culturale. Nelle nuove Costituzioni degli ultimi quindici anni, i diritti dell'uomo in campo economico e sociale sono integrati in modo chiaro e sullo stesso piano degli altri.

Lo Stato, in questa direzione, ha obblighi da tre punti di vista: l'obbligo di rispetto, l'obbligo di tutela, l'obbligo di prestazione. Poiché il diritto della Comunità è essenzialmente sovraordinato al diritto nazionale, è decisamente urgente che gli organi legislativi ed esecutivi, dell'Unione e degli Stati membri, siano vincolati al rispetto dei diritti economici, sociali e culturali. Il rispetto di questi diritti dell'uomo dev'essere anche fondamento delle relazioni con cittadini di Stati terzi, e questi diritti devono essere azionabili chiunque, anche se non cittadino. Le persone socialmente svantaggiate hanno il diritto ad uno speciale sostegno. Il fine dev'essere quello di considerare i diritti dell'uomo in campo sociale, economico e culturale come metro per l'azione politica, sul piano nazionale come su quello europeo. Perché ciò sia possibile, i diritti umani in campo economico, sociale e culturale debbono divenire parte integrante della Carta dei Diritti Fondamentali, sulla base del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Il diritto d'asilosu
La questione del metro per l'azione politica si pone ora particolarmente per gli sviluppi della politica comune degli interni e della giustizia. I fondamenti di questa politica sono offerti dal Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999. Entro il 2004 le parti più importanti della politica dell'asilo e delle migrazioni saranno di spettanza del diritto comunitario, che vincolerà anche a questo riguardo gli Stati membri.

Se il Parlamento Europeo continuerà ad avere solo un ruolo consultivo, le limitate possibilità di controllo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea continuerà l'intollerabile situazione per cui i Governi fanno le leggi nel Consiglio Europeo, e le eseguono nei propri Stati, senza esser soggetti ad alcun controllo democratico.

Le norme internazionali in materia di rifugiati si sono sviluppate nonostante numerose resistenze da parte degli Stati. Se, come nel caso dell'Unione Europea, si vuole rendere la tutela dei rifugiati dipendente dalla sola volontà politica statale o governativa, vuol dire che se ne programma il pratico svuotamento. Devono porsi al centro il quadro di riferimento internazionale del diritto dei rifugiati, ed il rango superiore della tutela internazionale dei rifugiati come forma particolare della generale tutela dei diritti umani. La Convenzione di Ginevra, ratificata da 137 Stati, è definita a ragione la Magna Charta del diritto dei rifugiati. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra sui Rifugiati. Questo standard minimo internazionale è inoltre la base della configurazione europea del diritto d'asilo dei rifugiati. Nell'incontro straordinario al vertice, tenutosi a Tampere, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno "convenuto di collaborare ad un sistema comune di asilo, che si basi sull'applicazione illimitata e complessiva della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati".

Un diritto d'asilo che goda della garanzia dei diritti fondamentali, ed una garanzia di tutela giuridica sono la migliore garanzia perché l'Unione Europea ed i suoi Stati membri mantengano i propri obblighi internazionali. La garanzia di ricorso giudiziario è la spina dorsale del moderno Stato di diritto. Annoverare il diritto d'asilo per i rifugiati nella Carta dei Diritti fondamentali dell'UE è la migliore assicurazione del fatto che l'Unione manterrà le proprie promesse. Il testo della Carta deve in ogni caso contenere un esplicito riferimento alla Convenzione di Ginevra per i rifugiati.

Il divieto della pena di morte e della torturasu
Altrettanto esplicitamente, ed in qualità di diritti dell'uomo, devono essere stabiliti il divieto della pena di morte e della tortura; indipendentemente da speculazioni sulla reintroduzione della pena di morte. Con una Carta dei Diritti Fondamentali che non contenesse esplicitamente un simile divieto, l'Unione influenzerebbe negativamente le iniziative per la più ampia eliminazione della pena di morte e della tortura.

I diritti delle minoranzesu
"Nessuno può essere avvantaggiato o svantaggiato per la propria razza, origine, nazionalità, lingua, per il sesso, l'età, l'identità sessuale, la provenienza o la posizione sociale, per le sue convinzioni religiose, politiche e di altra natura". I particolari bisogni delle minoranze devono entrare nella Carta dei Diritti Fondamentali, nel segno della parità. Assai spesso, ancora oggi, le minoranze sono vittime di discriminazioni, che vanno dall'intolleranza all'annientamento fisico. Alfa ed omega della tutela delle minoranze è il principio della parità di trattamento. Il divieto di discriminazione che ne deriva deve valere allo stesso modo sia per i cittadini e le cittadine dell'Unione, come per i cittadini di Stati terzi. Rettamente intesa, la parità di trattamento significa che le persone che hanno subito degli svantaggi per la propria appartenenza ad una minoranza, hanno diritto ad un particolare sostegno. Ciò vale per tutte le minoranze: etniche, linguistiche, religiose e sociali.
Questioni irrisolte, quali il mancato riconoscimento delle minoranze linguistiche, vi sono sia negli Stati membri dell'Unione, sia nei Paesi candidati a farvi ingresso. La comprensione dei diritti delle minoranze nella Carta dei diritti fondamentali segnalerebbe chiaramente che la futura politica dell'Unione mira alla tutela delle minoranze e d al principio di non discriminazione. Quest'ultimo include in particolare sia il rispetto e la tutela, sia la promozione delle lingue minoritarie.

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