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C169 Convenzione su Popoli indigeni e tribali, 1989
Convenzione concernente Popoli Indigeni e
Tribali in Stati indipendenti (Nota: Data di entrata in vigore:
05.09.1991); Convenzione: C169; Luogo: Ginevra; Sessione della
Conferenza: 76; Data di adozione: 27.06.1989; Vedi gli
Stati che hanno ratificato la Convenzione (Sul sito dell'ILO)
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La Conferenza
generale dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro,
La Conferenza
generale dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro,
Convocata a Ginevra
dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del
Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1989 nella sua settantaseiesima
sessione,
Considerando le norme
internazionali enunciate nella convenzione e nella
raccomandazione del 1957, riguardanti le popolazioni aborigene e
tribali;
Ricordando i termini
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del
Patto internazionale sui diritti civili e politici, e dei
numerosi strumenti internazionali sulla prevenzione della
discriminazione;
Considerando, alla
luce dell'evoluzione del diritto internazionale posteriore al
1957, e dei mutamenti della situazione dei popoli indigeni e
tribali, intervenuti in tutte le regioni del mondo,
l'opportunità di adottare nuove norme internazionali in
argomento, allo scopo di eliminare l'orientamento, mirante
all'assimilazione, della precedente
normativa;
Prendendo atto
dell'aspirazione dei popoli in questione al controllo delle
istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo economico loro
propri, nonché alla conservazione e sviluppo della propria
identità, della propria lingua e della propria religione,
nell'ambito degli Stati in cui vivono;
Considerando che, in
molte parti del mondo, questi popoli non riescono a godere i
diritti fondamentali dell'uomo nella stessa misura della restante
popolazione degli Stati in cui vivono; e che le loro leggi, i
loro valori, le loro consuetudini e le loro prospettive hanno di
sovente subito un'erosione;
Richiamando
l'attenzione sul peculiare contributo dei popoli indigeni e
tribali alla diversità culturale ed all'armonia sociale ed
ecologica dell'umanità, come pure alla cooperazione ed
alla comprensione internazionali;
Considerando che le
disposizioni seguenti sono state scritte con la collaborazione
delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura, dell'Organizzazione delle
nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e
dell'Organizzazione mondiale della sanità; come pure
dell'Istituto Indigenista Interamericano, ai livelli confacenti e
negli ambiti loro rispettivi, e che s'intende proseguire questa
cooperazione al fine di promuoverne e d'assicurarne
l'applicazione;
Avendo deciso
l'adozione di diverse mozioni riguardanti la parziale revisione
della convenzione (n° 107) riguardante le popolazioni
aborigene e tribali, questione costituente il quarto punto
all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che
tali mozioni prenderanno la forma di una convenzione
internazionale modificante la convenzione sulle popolazioni
aborigene e tribali del 1957,
adotta in questo
giorno ventisette del mese di giugno del
millenovecentottantanove, la seguente convenzione, che
sarà denominata Convenzione del 1989 relativa ai popoli
indigeni e tribali.
Art.
1
1. La presente
convenzione si applica:
a) ai popoli tribali
che, nei Paesi indipendenti, si distinguono dalle altre
componenti della comunità nazionale per le condizioni
sociali, culturali ed economiche, e che si reggano totalmente o
parzialmente secondo le consuetudini o le tradizioni loro
proprie, ovvero secondo una legislazione
speciale;
b) ai popoli che, nei
Paesi indipendenti, sono considerati indigeni per il fatto di
discendere dalle popolazioni che abitavano il Paese, o una
regione geografica cui il Paese appartiene, all'epoca della
conquista, della colonizzazione o dello stabilimento delle
attuali frontiere dello Stato, e che, qualunque ne sia lo status
giuridico, conservano le proprie istituzioni sociali, economiche,
culturali e politiche, ovvero alcune di esse.
2. Il sentimento di
appartenenza indigena o tribale deve considerarsi criterio
fondamentale per la determinazione dei gruppi a cui s'applicano
le disposizioni della presente convenzione.
3. L'uso nella
presente convenzione del termine "popoli" non può essere
in alcun modo interpretato come avente implicazioni di qualsiasi
natura per ciò che riguarda i diritti collegati a detto
termine in base al diritto internazionale.
Art.
2
1. È compito
dei governi, con la partecipazione dei popoli interessati,
sviluppare un'azione coordinata e sistematica finalizzata alla
tutela dei diritti di questi popoli ed alla garanzia del rispetto
della loro integrità.
2. Questa azione deve
comprendere misure miranti:
a) ad assicurare che
i membri di detti popoli beneficino, su un piano di uguaglianza,
dei diritti e delle opportunità che la legislazione
nazionale accorda agli altri componenti della
popolazione;
b) a promuovere la
piena realizzazione dei diritti sociali, economici e culturali di
questi popoli, nel rispetto della loro identità sociale e
culturale, delle loro consuetudini e tradizioni e delle loro
istituzioni;
c) ad aiutare i
membri di detti popoli ad eliminare gli svantaggi socio-economici
che possono esservi fra componenti indigeni ed altri componenti
della comunità nazionale, in modo compatibile con le loro
aspirazioni ed il loro modo di vivere.
Art.
3
1. I popoli indigeni
e tribali devono godere pienamente dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, senza limiti né
discriminazioni. Le disposizioni di questa convenzione devono
essere applicate senza discriminazioni ad uomini e donne di
questi popoli.
2. Non si deve
utilizzare alcuna forma di violenza e coercizione in violazione
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dei
popoli interessati, ivi compresi i diritti previsti dalla
presente convenzione.
Art.
4
1. Devono essere
adottate misure speciali, in quanto ve ne sia bisogno, al fine
della salvaguardia delle persone, delle istituzioni, i beni, il
lavoro, la cultura e lo sviluppo delle persone
interessate.
2. Queste misure
speciali non devono essere contrarie ai desideri liberamente
espressi dei popoli interessati.
3. Dette misure non
devono in alcun modo compromettere il godimento senza
discriminazioni della generalità dei diritti che si
ricollegano alla qualità di cittadino.
Art.
5
1. Nell'applicare le
disposizioni della presente convenzione, si
dovrà:
a) riconoscere e
tutelare i valori e le usanze sociali, culturali, religiosi e
spirituali di questi popoli e tenere nella dovuta considerazione
la natura dei problemi con cui essi si confrontano, sia
collettivamente che individualmente;
b) rispettare
l'integrità dei valori, delle usanze e delle istituzioni
di questi popoli;
c) adottare, con la
partecipazione e la collaborazione dei popoli coinvolti, misure
per la rimozione delle difficoltà che questi popoli
incontrano nell'affrontare nuove condizioni di vita e di
lavoro.
Art.
6
1. Nell'applicare le
disposizioni di questa convenzione, i Governi
debbono:
a) consultare i
popoli interessati, attraverso procedure appropriate, ed in
particolare attraverso le loro istituzioni rappresentative, ogni
volta in cui si prendono in considerazione misure legislative od
amministrative che li possano riguardare
direttamente;
b) istituire dei
mezzi per cui questi popoli possano, almeno ugualmente alle altre
componenti della popolazione, partecipare liberamente ed a tutti
i livelli alle decisioni nelle istituzioni elettive e negli
organismi amministrativi od altri, responsabili delle politiche e
dei programmi che li riguardano;
c) istituire dei
mezzi che permettano il pieno sviluppo delle istituzioni e delle
iniziative proprie di questi popoli e, se del caso, di fornir
loro le risorse a tal fine necessarie.
2. le consultazioni
effettuate in applicazione della presente convenzione devono
essere condotte in buona fede ed in forma appropriata alle
circostanze, al fine di pervenire ad un accordo, o di ottenere un
consenso riguardante le misure in
considerazione.
Art.
7
1. I popoli
interessati devono avere il diritto di decidere le proprie
priorità in ciò che riguarda il processo di
sviluppo, nella misura in cui esso incida sulla loro vita, sulle
loro credenze, le loro istituzioni ed il loro benessere
spirituale e sulle terre che essi occupano od in altro modo
utilizzano, e d'esercitare in quanto possibile un controllo sul
proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Inoltre, i detti
popoli debbono partecipare all'elaborazione, all'attuazione ed
alla valutazione dei piani e dei programmi di sviluppo economico
nazionale e locale che li possano riguardare
direttamente.
2. Il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli interessati ed il
loro livello sanitario ed educativo, con la loro partecipazione e
collaborazione, deve avere la priorità rispetto ai piani
di sviluppo economico complessivo delle regioni che essi abitano.
Allo stesso modo, i progetti specifici di sviluppo di queste
regioni debbono essere concepiti in modo da promuovere un tale
miglioramento.
3. I Governi devono
far sì che, se del caso, siano effettuati degli studi in
collaborazione con i popoli interessati, al fine di valutare
l'impatto sociale, spirituale, culturale ed ambientale che
potrebbero aver su di loro le previste attività di
sviluppo. I risultati di tali studi devono essere considerati
parametro fondamentale per l'attuazione di dette
attività.
4. I Governi devono
prendere misure, in collaborazione con i popoli interessati, per
la protezione e la salvaguardia dell'ambiente nei territori che
essi abitano.
Art.
8
1. Nell'applicazione
ai popoli interessati della legislazione nazionale, devono
tenersi in dovuta considerazione le loro consuetudini, ovvero il
loro diritto consuetudinario.
2. I popoli
interessati devono avere il diritto di conservare le proprie
consuetudini ed istituzioni, in quanto esse non siano
incompatibili con i diritti fondamentali definiti dal sistema
giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a
livello internazionale. Si devono stabilire, in quanto
necessarie, delle procedure per la soluzione dei conflitti che
potessero eventualmente sorgere dall'applicazione di tale
principio.
3. L'applicazione dei
paragrafi 1. e 2. del presente articolo non deve impedire agli
appartenenti a detti popoli l'esercizio dei diritti riconosciuti
ad ogni cittadino, e di assumere gli obblighi
corrispondenti.
Art.
9
1. Compatibilmente
col sistema giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo
riconosciuti a livello internazionale, devono essere rispettati i
modi in cui i popoli interessati agiscono a titolo
consuetudinario per la repressione dei reati commessi dai propri
membri.
2. Le autorità
ed i tribunali chiamati a giudicare in materia penale devono
tener conto delle consuetudini di questi popoli in tale
settore.
Art.
10
1. Allorché ad
appartenenti ai popoli interessati siano inflitte sanzioni penali
previste dalla legislazione generale, deve tenersi conto delle
loro caratteristiche economiche, sociali e
culturali.
2. Debbono preferirsi
forme di sanzione alternative al carcere.
Art.
11
Ad eccezione dei casi
previsti dalla legge per tutti i cittadini, dev'essere vietata la
prestazione obbligatoria di servizi personali, retribuiti o non,
in qualsiasi forma venga imposta agli appartenenti ai popoli
interessati.
Art.
12
I popoli interessati
devono beneficiare di una tutela contro la violazione dei loro
diritti, ed avere un'azione legale, individuale o col tramite dei
propri organi rappresentativi, per assicurare l'effettivo
rispetto di questi diritti. Devono prendersi misure per far
sì che, in ogni procedimento legale, gli appartenenti a
questi popoli possano comprendere e farsi comprendere,
all'occorrenza per mezzo di un interprete od in altri modi
efficaci.
Art.
13
1. Nell'applicazione
delle disposizioni di questa parte della convenzione, i Governi
devono rispettare l'importanza speciale, per la cultura e per i
valori spirituali dei popoli interessati, della relazione che
essi intrattengono con le terre od i territori (o, a seconda dei
casi, con entrambi) che essi occupano od altrimenti utilizzano;
ed in particolare gli aspetti collettivi di questa
relazione.
2. L'utilizzo negli
articoli 15 e 16 del termine "terre" comprende il concetto di
territori, esteso alla totalità dell'ambiente delle
regioni che i popoli interessati occupano od altrimenti
utilizzano.
Art.
14
1. I diritti di
proprietà e di possesso sulle terre che questi popoli
abitano tradizionalmente devono essere loro riconosciuti. Si
devono inoltre adottare delle misure adeguate al caso per la
salvaguardia del diritto dei popoli interessati all'utilizzo
delle terre non occupate esclusivamente da loro, ma alle quali
essi hanno tradizionalmente accesso per le proprie
attività tradizionali e di sussistenza. A questo riguardo
deve prestarsi particolare attenzione alla situazione dei popoli
nomadi e degli agricoltori itineranti.
2. I Governi devono
adottare misure adeguate per l'identificazione delle terre
tradizionalmente occupate dai popoli interessati, e per garantire
l'effettiva tutela dei loro diritti di proprietà e di
possesso.
3. Nel quadro del
sistema giuridico nazionale, devono essere istituite procedure
adeguate alla decisione delle rivendicazioni territoriali
provenienti dai popoli interessati.
Art.
15
1. Devono essere
salvaguardati in nodo speciale i diritti dei popoli interessati
alle risorse naturali delle loro terre. Questi diritti
comprendono, per questi popoli, la partecipazione all'utilizzo,
alla gestione ed alla conservazione di queste
risorse.
2. Nel caso in cui lo
Stato mantiene la proprietà dei minerali o delle risorse
del sottosuolo, o i diritti ad altre risorse di cui sono dotate
le terre, i Governi devono stabilire o mantenere procedure di
consultazione dei popoli interessati per determinare, prima
d'intraprendere o d'autorizzare ogni programma di ricerca o di
sfruttamento delle risorse delle loro terre, se e fino a che
punto gli interessi di questi popoli ne sono minacciati. I popoli
interessati devono, ogni volta in cui ciò sia possibile,
partecipare ai vantaggi derivanti da queste attività e
devono ricevere un equo indennizzo per ogni danno che potrebbero
subire a causa di tali attività.
Art.
16
1. Ad eccezione dei
casi indicati nei seguenti paragrafi del presente articolo, i
popoli interessati non devono essere trasferiti dalle terre che
occupano.
2. Qualora in via
d'eccezione si giudichino necessari il trasferimento ed il
reinsediamento di detti popoli, questi non potranno avvenire se
non col loro consenso liberamente espresso in piena cognizione di
causa. Qualora tale consenso non possa ottenersi, trasferimento e
reinsediamento non potranno avvenire se non a seguito di
procedure stabilite dalla legislazione nazionale e comprendenti,
se del caso, inchieste pubbliche in cui i popoli interessati
abbiano la possibilità d'essere rappresentati in modo
efficace.
3. Ogniqualvolta sia
possibile, detti popoli devono avere il diritto di ritornare alle
proprie terre tradizionali alla cessazione delle regioni che ne
hanno motivato il trasferimento.
4. Nel caso in cui un
tale ritorno non sia possibile, secondo quanto determinato in un
accordo ovvero, in assenza di un accordo, secondo procedure
appropriate, detti popoli devono ricevere, nella maniera migliore
possibile, terre di qualità e di status giuridico almeno
uguali a quelli delle terre occupate in precedenza, e che
permettano loro di sovvenire ai loro bisogni presenti e
d'assicurare il loro sviluppo futuro. Quando i popoli interessati
esprimano la preferenza per un indennizzo in forma specifica od
in natura, essi devono essere indennizzati in tal modo,
riservandosi le appropriate garanzie.
5. Le persone
così trasferite e reinsediate devono essere integralmente
risarcite per ogni perdita e per ogni danno subito a tal
causa.
Art.
17
1. Devono essere
rispettati i modi di trasferimento dei diritti fondiari fra i
propri membri, stabiliti dai popoli
interessati.
2. I popoli
interessati devono essere consultati qualora si esamini la loro
capacità di alienare le proprie terre o di trasferire in
altro modo i propri diritti sulle stesse al di fuori della loro
comunità.
3. Deve essere
impedito alle persone non appartenenti a detti popoli di
sfruttarne le consuetudini o l'ignoranza della legge al fine di
ottenere la proprietà, il possesso o l'uso delle terre di
loro appartenenza.
Art.
18
La legge deve
prevedere sanzioni adeguate per ogni ingresso non autorizzato
alle terre dei popoli interessati, e per ogni sfruttamento non
autorizzato di dette terre, ed i Governi devono adottare misure
per impedire tali violazioni.
Art.
19
I programmi nazionali
in materia agricola devono garantire ai popoli interessati
condizioni equivalenti a quelle di cui beneficiano gli altri
componenti della popolazione per quanto
riguarda:
a) la concessione di
terre aggiuntive quando le terre di cui detti popoli dispongono
sono insufficienti ad assicurar loro gli elementi di una normale
esistenza, od a far fronte ad una loro eventuale crescita
demografica;
b) la concessione dei
mezzi necessari alla valorizzazione delle terre che questi popoli
già possiedono.
Parte III. Occupazione e
condizioni di lavoro
Art.
20
1. I Governi devono,
nel quadro della legislazione nazionale ed in collaborazione con
i popoli interessati, adottare delle misure speciali per
garantire ai lavoratori appartenenti a questi popoli una tutela
effettiva in ciò che riguarda l'assunzione e le condizioni
d'impiego, nella misura in cui non sono effettivamente tutelati
dalla legislazione applicabile ai lavoratori in
generale.
2. I Governi devono
fare tutto ciò che è in loro potere per evitare
qualsiasi discriminazione fra lavoratori appartenenti ai popoli
interessati ed altri lavoratori, specialmente in ciò che
riguarda:
a) l'accesso
all'impiego, ivi compreso agli impieghi qualificati, come anche
le misure di promozione e di avanzamento;
b) la pari
remunerazione per un lavoro di pari valore;
c) l'assistenza
medica e sociale, la sicurezza e la salute sul lavoro, tutte le
prestazioni della sicurezza sociale e di ogni altro vantaggio
derivante dall'impiego, come anche
l'alloggio;
d) il diritto
d'associazione, il diritto di dedicarsi liberamente ad ogni
attività sindacale non contraria alla legge ed il diritto
di concludere accordi collettivi con gli imprenditori o con le
loro organizzazioni.
3. Le misure prese
devono specialmente mirare a che:
a) i lavoratori
appartenenti ai popoli interessati, ivi compresi i lavoratori
stagionali, occasionali e migranti impiegati in agricoltura od in
altre attività, allo stesso modo di quelli impiegati da
fornitori di manodopera, godano della tutela accordata dalla
legislazione e dalla prassi nazionali agli altri lavoratori di
queste categorie negli stessi settori, e che siano pienamente
informati dei propri diritti in virtù della legislazione
in materia di lavoro, e dei mezzi di ricorso cui possono
accedere;
b) i lavoratori
appartenenti a questi popoli non siano soggetti a condizioni di
lavoro che mettano in pericolo la loro salute, in particolare con
l'esposizione a pesticidi o ad altre sostanze
tossiche,
c) i lavoratori
appartenenti a questi popoli godano di pari opportunità e
di pari trattamento tra uomini e donne nell'impiego, e di una
tutela contro le molestie sessuali.
4. Deve prestarsi
particolare attenzione alla creazione di adeguati servizi
d'ispezione del lavoro nelle regioni in cui i lavoratori
appartenenti ai popoli interessati esercitino attività
salariate, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni
della presente parte della convenzione.
Parte IV. Formazione
professionale, artigianato e agricoltura
Art.
21
I membri dei popoli
interessati debbono poter beneficiare di mezzi di formazione
professionale almeno uguali a quelli accordati agli altri
cittadini.
Art.
22
1. Devono essere
adottate misure per promuovere la partecipazione volontaria dei
membri dei popoli interessati ai programmi di formazione
professionale di generale applicazione.
2. Allorché i
programmi di formazione professionale di generale applicazione
esistenti non rispondano ai bisogni propri dei popoli
interessati, i Governi devono, con la loro partecipazione, agire
in maniera tale che siano messi a loro disposizione mezzi di
formazione specifici.
3. I programmi
specifici di formazione devono esser basati sul contesto
economico, sulla situazione socioculturale e sulle esigenze
concrete dei popoli interessati. Ogni studio in questo campo
dev'essere realizzato in collaborazione con questi popoli, che
devono essere consultati con riguardo all'organizzazione ed al
funzionamento dei programmi. Se possibile, qualora decidano in
tal senso, questi popoli devono assumere progressivamente la
responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento di
tali programmi formativi.
Art.
23
1.L'artigianato, le
industrie rurali e comunitarie, le attività riguardanti
l'economia di sussistenza e le attività tradizionali dei
popoli interessati come la caccia, la pesca, la caccia con le
trappole e la raccolta, devono essere riconosciuti come fattori
importanti per il mantenimento della loro cultura, come anche
della loro autosufficienza e del loro sviluppo economico. I
Governi debbono, con la partecipazione di detti popoli e nel caso
ve ne sia bisogno, fare in modo che tali attività siano
sostenute e promosse.
2. Su richiesta dei
popoli interessati, dev'essere fornito loro qualora sia
possibile, un aiuto tecnologico e finanziario appropriato, che
tenga conto delle tecniche tradizionali e delle caratteristiche
culturali di detti popoli, come anche dell'importanza di uno
sviluppo duraturo ed equo.
Parte V. Previdenza sociale
e sanità
Art.
24
I regimi di sicurezza
sociale devono essere progressivamente estesi ai popoli
interessati, ed essere applicati nei loro confronti senza
discriminazioni.
Art.
25
1. I Governi devono
fare in modo che servizi sanitari adeguati siano messi a
disposizione dei popoli interessati, o devono dar loro i mezzi
che permettano loro di organizzare e somministrare tali servizi
sotto la loro responsabilità e controllo, in modo che essi
possano godere il più alto livello possibile di salute
fisica e mentale.
2. I servizi di
sanità devono per quanto possibile essere organizzati a
livello comunitario. Questi servizi devono essere pianificati ed
amministrati in collaborazione con i popoli interessati e tener
conto delle loro condizioni economiche, geografiche, sociali e
colturali, come anche dei loro metodi di prevenzione e cura,
delle loro pratiche di guarigione e rimedi
tradizionali.
3. Il sistema
sanitario deve dare la preferenza alla formazione ed impiego di
personale sanitario delle comunità locali e deve
concentrarsi sulle cure sanitarie primarie, sempre in stretto
rapporto con gli altri livelli del servizio
sanitario.
4. La prestazione di
tali servizi deve essere coordinata con le altre misure sociali,
economiche e culturali adottate sul luogo.
Parte VI. Istruzione e mezzi
di comunicazione
Art.
26
Devono prendersi
misure per garantire ai membri dei popoli interessati la
possibilità di ricevere un'educazione ad ogni livello,
almeno in condizioni d'uguaglianza con il resto della
comunità nazionale.
Art.
27
loro collaborazione,
per corrispondere alle loro particolari esigenze e devono
trattare la loro storia, le loro conoscenze e tecniche, i loro
sistemi di valori e le altre loro aspirazioni sociali, economiche
e culturali.
2. Le autorità
competenti devono fare in modo che siano garantite la formazione
dei membri dei popoli interessati e la loro partecipazione alla
formulazione ed esecuzione dei programmi d'educazione;
affinché, se occorra, la responsabilità della
conduzione di detti programmi possa essere progressivamente
trasferita a detti popoli.
3. Inoltre, i Governi
devono riconoscere il diritto di tali popoli a creare le proprie
istituzioni e modi d'educazione, a condizione che tali
istituzioni rispondano alle norme minime stabilite
dall'autorità competente in consultazione coi detti
popoli. A questo fine si devono fornire loro adeguate
risorse.
Art.
28
1. Quando ciò
sia realizzabile, si deve insegnare ai bambini dei popoli
interessati a leggere e scrivere nella loro lingua indigena o
nella lingua più comunemente utilizzata dal gruppo cui
appartengono. Qualora ciò non sia realizzabile, le
autorità competenti devono intraprendere consultazioni con
tali popoli in vista dell'adozione di misure atte a raggiungere
tale scopo.
2. Devono assumersi
misure adeguate per garantire a questi popoli la conoscenza della
lingua nazionale o di una delle lingue ufficiali del
Paese.
3. Devono adottarsi
disposizioni per la salvaguardia delle lingue indigene dei popoli
interessati e per promuoverne l'uso e lo
sviluppo.
Art.
29
L'educazione deve
mirare a dare ai bambini dei popoli interessati le conoscenze
generali e le attitudini che li aiutino a partecipare pienamente
ed in modo paritario alla vita della propria comunità,
come pure a quella della comunità
nazionale.
Art.
30
1. I Governi devono
adottare misure adattate alle tradizioni ed alle culture dei
popoli interessati, al fine di far conoscere loro i propri
obblighi e diritti, specialmente per quanto riguarda il lavoro,
le possibilità economiche, le questioni educative e
sanitarie, i servizi sociali ed i diritti risultanti dalla
presente convenzione.
2. A tal fine si
ricorrerà, se necessario, a traduzioni scritte ed all'uso
dei mezzi di comunicazioni di massa nella lingua di detti
popoli.
Art.
31
Devono adottarsi
misure di carattere educativo in tutti i settori della
comunità nazionale, e particolarmente in quelli più
direttamente in contatto con i popoli interessati, al dine di
eliminare i pregiudizi che essi potrebbero nutrire al riguardo di
detti popoli. A tal fine, ci si deve sforzare di garantire che i
libri di storia e gli altri materiali pedagogici diano una
descrizione equa, esatta e documentata di società e
culture dei popoli interessati
Parte VII. Contatti e
cooperazione transfrontalieri
Art.
32
I Governi devono
assumere misure adeguate, ivi compresi accordi internazionali,
per facilitare i contatti e la cooperazione transfrontaliera tra
popoli indigeni e tribali, anche nei campi economico, sociale,
culturale, spirituale ed ambientale.
Art.
33
1.
L'autorità governativa responsabile delle questioni
che sono oggetto della presente convenzione deve assicurarsi che
esistano istituzioni od altri meccanismi appropriati per
amministrare i programmi destinati ai popoli interessati, e che
essi dispongano dei mezzi necessari a compiere le loro
funzioni.
2. Questi programmi
devono includere:
a) la pianificazione,
il coordinamento, l'attuazione e la valutazione, in
collaborazione con i popoli interessati, delle misure previste
dalla presente convenzione;
b) l'invio alle
autorità competenti delle proposte, legislative e
d'altro genere, ed il controllo dell'applicazione di
dette misure, in collaborazione con i popoli
interessati.
Parte IX. Disposizioni
generali
Art.
34
La natura e la
portata delle misure da adottarsi per dare effetto alla presente
convenzione devono essere determinati con elasticità,
tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun
Paese.
Art.
35
L'applicazione
delle disposizioni della presente convenzione non deve
pregiudicare ai diritti ed ai vantaggi garantiti ai popoli
interessati in virtù di altre convenzioni e
raccomandazioni, di strumenti internazionali, di trattati o di
leggi, sentenze, consuetudini od accordi
nazionali.
Art.
36
La presente
convenzione modifica la convenzione sui popoli indigeni e tribali
del 1957.
Art.
37
Le ratifiche formali
della presente convenzione saranno comunicate al Direttore
generale dell'Ufficio Internazionale del
lavoro
Art.
38
1. La presente
convenzione non vincolerà che i Membri
dell'Organizzazione Internazionale del lavoro la cui
ratifica sia stata registrata dal Direttore
generale.
2. Essa
entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche da
porte di due Membri saranno state registrate dal Direttore
generale.
3. In seguito, questa
convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici
mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata
registrata.
Art.
39
1. Ogni Membro
ratificatore della presente convenzione può denunziarla
allo scadere di un decennio dopo la data di entrata in vigore
iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore
Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui
registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno
dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro
ratificatore della presente convenzione che, nel termine di un
anno dallo scadere del periodo di un decennio menzionato nel
precedente paragrafo, non userà della facoltà di
denunzia prevista dal presente articolo, sarà obbligato
per un nuovo decennio e, per il seguito, potrà denunziare
la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, alle
condizioni previste dal presente articolo.
Art.
40
1. Il Direttore
generale dell'Ufficio internazionale del lavoro
notificherà ad ogni Membro dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e
denunzia che gli saranno comunicate dai Membri
dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai
Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda
ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore
generale richiamerà l'attenzione dei Membri
dell'Organizzazione sulla data in cui la presente
convenzione entrerà in vigore.
Art.
41
Il Direttore generale
dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà
al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della
registrazione, in conformità all'art. 102 della
Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete relative ad
ogni ratifica e ad ogni atto di denunzia che avrà
registrato in conformità agli articoli
precedenti.
Art.
42
Ogni volta in cui lo
giudicherà necessario, il Consiglio
d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del
lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto
sull'applicazione della presente convenzione ed
esaminerà se sarà il caso di iscrivere
all'ordine del giorno della Conferenza la questione della
sua revisione totale o parziale.
Art.
43
1. Nel caso in cui la
Conferenza adotti una nuova convenzione rivedendo in tutto od in
parte la presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione
non disponga altrimenti:
a) la ratifica da
parte di un Membro della convenzione riformulata avrà
senz'altro, nonostante l'articolo 39 di cui sopra,
l'effetto di una denunzia immediata della presente
convenzione, a condizione che la nuova convenzione riformulata
sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla
data d'entrata in vigore della nuova convenzione
riformulata, la presente convenzione cesserà di essere
aperta alla ratifica dei Membri.2. La presente convenzione
rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore
per i Membri che l'avranno ratificata e che non
ratificheranno la convenzione riformulata.
Art.
44
Le versioni francese
e inglese del testo della presente convenzione sono entrambe
vincolanti.
Traduzione:
Stefano Barbacetto
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