Logo


In: Home > DOSSIER > Leggi e diritto > La Convenzione ILO 169 su popoli indigeni e tribali

Lingue: ITA | DEU | ENG | ESP | FRA


Convenzione ILO 169

La Convenzione ILO 169 su Popoli indigeni e tribali, 1989

Convenzione concernente Popoli Indigeni e Tribali in Stati indipendenti (Nota: Data di entrata in vigore: 05.09.1991); Convenzione: C169; Luogo: Ginevra; Sessione della Conferenza: 76; Data di adozione: 27.06.1989; Vedi gli Stati che hanno ratificato la Convenzione (Sul sito dell'ILO)

INDICE

Parte I. Principi generali | Parte II. Terre | Parte III. Occupazione e condizioni di lavoro | Parte IV. Formazione professionale, artigianato e agricoltura | Parte V. Previdenza sociale e sanità | Parte VI. Istruzione e mezzi di comunicazione | Parte VII. Contatti e cooperazione transfrontalieri | Parte VIII. Amministrazione | Parte IX. Disposizioni generali | Parte X. Disposizioni finali

Altre versioni: [English] [Français] [Español] [Deutsch]

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1989 nella sua settantaseiesima sessione,
Considerando le norme internazionali enunciate nella convenzione e nella raccomandazione del 1957, riguardanti le popolazioni aborigene e tribali;
Ricordando i termini della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e dei numerosi strumenti internazionali sulla prevenzione della discriminazione;
Considerando, alla luce dell'evoluzione del diritto internazionale posteriore al 1957, e dei mutamenti della situazione dei popoli indigeni e tribali, intervenuti in tutte le regioni del mondo, l'opportunità di adottare nuove norme internazionali in argomento, allo scopo di eliminare l'orientamento, mirante all'assimilazione, della precedente normativa;
Prendendo atto dell'aspirazione dei popoli in questione al controllo delle istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo economico loro propri, nonché alla conservazione e sviluppo della propria identità, della propria lingua e della propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono;
Considerando che, in molte parti del mondo, questi popoli non riescono a godere i diritti fondamentali dell'uomo nella stessa misura della restante popolazione degli Stati in cui vivono; e che le loro leggi, i loro valori, le loro consuetudini e le loro prospettive hanno di sovente subito un'erosione;
Richiamando l'attenzione sul peculiare contributo dei popoli indigeni e tribali alla diversità culturale ed all'armonia sociale ed ecologica dell'umanità, come pure alla cooperazione ed alla comprensione internazionali;
Considerando che le disposizioni seguenti sono state scritte con la collaborazione delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e dell'Organizzazione mondiale della sanità; come pure dell'Istituto Indigenista Interamericano, ai livelli confacenti e negli ambiti loro rispettivi, e che s'intende proseguire questa cooperazione al fine di promuoverne e d'assicurarne l'applicazione;
Avendo deciso l'adozione di diverse mozioni riguardanti la parziale revisione della convenzione (n° 107) riguardante le popolazioni aborigene e tribali, questione costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali mozioni prenderanno la forma di una convenzione internazionale modificante la convenzione sulle popolazioni aborigene e tribali del 1957,
adotta in questo giorno ventisette del mese di giugno del millenovecentottantanove, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione del 1989 relativa ai popoli indigeni e tribali.

Parte I. Principi generali [ su ]

Art. 1
1. La presente convenzione si applica:
a) ai popoli tribali che, nei Paesi indipendenti, si distinguono dalle altre componenti della comunità nazionale per le condizioni sociali, culturali ed economiche, e che si reggano totalmente o parzialmente secondo le consuetudini o le tradizioni loro proprie, ovvero secondo una legislazione speciale;
b) ai popoli che, nei Paesi indipendenti, sono considerati indigeni per il fatto di discendere dalle popolazioni che abitavano il Paese, o una regione geografica cui il Paese appartiene, all'epoca della conquista, della colonizzazione o dello stabilimento delle attuali frontiere dello Stato, e che, qualunque ne sia lo status giuridico, conservano le proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche, ovvero alcune di esse.
2. Il sentimento di appartenenza indigena o tribale deve considerarsi criterio fondamentale per la determinazione dei gruppi a cui s'applicano le disposizioni della presente convenzione.
3. L'uso nella presente convenzione del termine "popoli" non può essere in alcun modo interpretato come avente implicazioni di qualsiasi natura per ciò che riguarda i diritti collegati a detto termine in base al diritto internazionale.

Art. 2
1. È compito dei governi, con la partecipazione dei popoli interessati, sviluppare un'azione coordinata e sistematica finalizzata alla tutela dei diritti di questi popoli ed alla garanzia del rispetto della loro integrità.
2. Questa azione deve comprendere misure miranti:
a) ad assicurare che i membri di detti popoli beneficino, su un piano di uguaglianza, dei diritti e delle opportunità che la legislazione nazionale accorda agli altri componenti della popolazione;
b) a promuovere la piena realizzazione dei diritti sociali, economici e culturali di questi popoli, nel rispetto della loro identità sociale e culturale, delle loro consuetudini e tradizioni e delle loro istituzioni;
c) ad aiutare i membri di detti popoli ad eliminare gli svantaggi socio-economici che possono esservi fra componenti indigeni ed altri componenti della comunità nazionale, in modo compatibile con le loro aspirazioni ed il loro modo di vivere.

Art. 3
1. I popoli indigeni e tribali devono godere pienamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza limiti né discriminazioni. Le disposizioni di questa convenzione devono essere applicate senza discriminazioni ad uomini e donne di questi popoli.
2. Non si deve utilizzare alcuna forma di violenza e coercizione in violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dei popoli interessati, ivi compresi i diritti previsti dalla presente convenzione.

Art. 4
1. Devono essere adottate misure speciali, in quanto ve ne sia bisogno, al fine della salvaguardia delle persone, delle istituzioni, i beni, il lavoro, la cultura e lo sviluppo delle persone interessate.
2. Queste misure speciali non devono essere contrarie ai desideri liberamente espressi dei popoli interessati.
3. Dette misure non devono in alcun modo compromettere il godimento senza discriminazioni della generalità dei diritti che si ricollegano alla qualità di cittadino.

Art. 5
1. Nell'applicare le disposizioni della presente convenzione, si dovrà:
a) riconoscere e tutelare i valori e le usanze sociali, culturali, religiose e spirituali di questi popoli e tenere nella dovuta considerazione la natura dei problemi con cui essi si confrontano, sia collettivamente che individualmente;
b) rispettare l'integrità dei valori, delle usanze e delle istituzioni di questi popoli;
c) adottare, con la partecipazione e la collaborazione dei popoli coinvolti, misure per la rimozione delle difficoltà che questi popoli incontrano nell'affrontare nuove condizioni di vita e di lavoro.

Art. 6
1. Nell'applicare le disposizioni di questa convenzione, i Governi debbono:
a) consultare i popoli interessati, attraverso procedure appropriate, ed in particolare attraverso le loro istituzioni rappresentative, ogni volta in cui si prendono in considerazione misure legislative od amministrative che li possano riguardare direttamente;
b) istituire dei mezzi per cui questi popoli possano, almeno ugualmente alle altre componenti della popolazione, partecipare liberamente ed a tutti i livelli alle decisioni nelle istituzioni elettive e negli organismi amministrativi od altri, responsabili delle politiche e dei programmi che li riguardano;
c) istituire dei mezzi che permettano il pieno sviluppo delle istituzioni e delle iniziative proprie di questi popoli e, se del caso, di fornir loro le risorse a tal fine necessarie.
2. le consultazioni effettuate in applicazione della presente convenzione devono essere condotte in buona fede ed in forma appropriata alle circostanze, al fine di pervenire ad un accordo, o di ottenere un consenso riguardante le misure in considerazione.

Art. 7
1. I popoli interessati devono avere il diritto di decidere le proprie priorità in ciò che riguarda il processo di sviluppo, nella misura in cui esso incida sulla loro vita, sulle loro credenze, le loro istituzioni ed il loro benessere spirituale e sulle terre che essi occupano od in altro modo utilizzano, e d'esercitare in quanto possibile un controllo sul proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Inoltre, i detti popoli debbono partecipare all'elaborazione, all'attuazione ed alla valutazione dei piani e dei programmi di sviluppo economico nazionale e locale che li possano riguardare direttamente.
2. Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli interessati ed il loro livello sanitario ed educativo, con la loro partecipazione e collaborazione, deve avere la priorità rispetto ai piani di sviluppo economico complessivo delle regioni che essi abitano. Allo stesso modo, i progetti specifici di sviluppo di queste regioni debbono essere concepiti in modo da promuovere un tale miglioramento.
3. I Governi devono far sì che, se del caso, siano effettuati degli studi in collaborazione con i popoli interessati, al fine di valutare l'impatto sociale, spirituale, culturale ed ambientale che potrebbero aver su di loro le previste attività di sviluppo. I risultati di tali studi devono essere considerati parametro fondamentale per l'attuazione di dette attività.
4. I Governi devono prendere misure, in collaborazione con i popoli interessati, per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente nei territori che essi abitano.

Art. 8
1. Nell'applicazione ai popoli interessati della legislazione nazionale, devono tenersi in dovuta considerazione le loro consuetudini, ovvero il loro diritto consuetudinario.
2. I popoli interessati devono avere il diritto di conservare le proprie consuetudini ed istituzioni, in quanto esse non siano incompatibili con i diritti fondamentali definiti dal sistema giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale. Si devono stabilire, in quanto necessarie, delle procedure per la soluzione dei conflitti che potessero eventualmente sorgere dall'applicazione di tale principio.
3. L'applicazione dei paragrafi 1. e 2. del presente articolo non deve impedire agli appartenenti a detti popoli l'esercizio dei diritti riconosciuti ad ogni cittadino, e di assumere gli obblighi corrispondenti.

Art. 9
1. Compatibilmente col sistema giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale, devono essere rispettati i modi in cui i popoli interessati agiscono a titolo consuetudinario per la repressione dei reati commessi dai propri membri.
2. Le autorità ed i tribunali chiamati a giudicare in materia penale devono tener conto delle consuetudini di questi popoli in tale settore.

Art. 10
1. Allorché ad appartenenti ai popoli interessati siano inflitte sanzioni penali previste dalla legislazione generale, deve tenersi conto delle loro caratteristiche economiche, sociali e culturali.
2. Debbono preferirsi forme di sanzione alternative al carcere.

Art. 11
Ad eccezione dei casi previsti dalla legge per tutti i cittadini, dev'essere vietata la prestazione obbligatoria di servizi personali, retribuiti o non, in qualsiasi forma venga imposta agli appartenenti ai popoli interessati.

Art. 12
I popoli interessati devono beneficiare di una tutela contro la violazione dei loro diritti, ed avere un'azione legale, individuale o col tramite dei propri organi rappresentativi, per assicurare l'effettivo rispetto di questi diritti. Devono prendersi misure per far sì che, in ogni procedimento legale, gli appartenenti a questi popoli possano comprendere e farsi comprendere, all'occorrenza per mezzo di un interprete od in altri modi efficaci.

Parte II. Terre [ su ]

Art. 13
1. Nell'applicazione delle disposizioni di questa parte della convenzione, i Governi devono rispettare l'importanza speciale, per la cultura e per i valori spirituali dei popoli interessati, della relazione che essi intrattengono con le terre od i territori (o, a seconda dei casi, con entrambi) che essi occupano od altrimenti utilizzano; ed in particolare gli aspetti collettivi di questa relazione.
2. L'utilizzo negli articoli 15 e 16 del termine "terre" comprende il concetto di territori, esteso alla totalità dell'ambiente delle regioni che i popoli interessati occupano od altrimenti utilizzano.

Art. 14
1. I diritti di proprietà e di possesso sulle terre che questi popoli abitano tradizionalmente devono essere loro riconosciuti. Si devono inoltre adottare delle misure adeguate al caso per la salvaguardia del diritto dei popoli interessati all'utilizzo delle terre non occupate esclusivamente da loro, ma alle quali essi hanno tradizionalmente accesso per le proprie attività tradizionali e di sussistenza. A questo riguardo deve prestarsi particolare attenzione alla situazione dei popoli nomadi e degli agricoltori itineranti.
2. I Governi devono adottare misure adeguate per l'identificazione delle terre tradizionalmente occupate dai popoli interessati, e per garantire l'effettiva tutela dei loro diritti di proprietà e di possesso.
3. Nel quadro del sistema giuridico nazionale, devono essere istituite procedure adeguate alla decisione delle rivendicazioni territoriali provenienti dai popoli interessati.

Art. 15
1. Devono essere salvaguardati in nodo speciale i diritti dei popoli interessati alle risorse naturali delle loro terre. Questi diritti comprendono, per questi popoli, la partecipazione all'utilizzo, alla gestione ed alla conservazione di queste risorse.
2. Nel caso in cui lo Stato mantiene la proprietà dei minerali o delle risorse del sottosuolo, o i diritti ad altre risorse di cui sono dotate le terre, i Governi devono stabilire o mantenere procedure di consultazione dei popoli interessati per determinare, prima d'intraprendere o d'autorizzare ogni programma di ricerca o di sfruttamento delle risorse delle loro terre, se e fino a che punto gli interessi di questi popoli ne sono minacciati. I popoli interessati devono, ogni volta in cui ciò sia possibile, partecipare ai vantaggi derivanti da queste attività e devono ricevere un equo indennizzo per ogni danno che potrebbero subire a causa di tali attività.

Art. 16
1. Ad eccezione dei casi indicati nei seguenti paragrafi del presente articolo, i popoli interessati non devono essere trasferiti dalle terre che occupano.
2. Qualora in via d'eccezione si giudichino necessari il trasferimento ed il reinsediamento di detti popoli, questi non potranno avvenire se non col loro consenso liberamente espresso in piena cognizione di causa. Qualora tale consenso non possa ottenersi, trasferimento e reinsediamento non potranno avvenire se non a seguito di procedure stabilite dalla legislazione nazionale e comprendenti, se del caso, inchieste pubbliche in cui i popoli interessati abbiano la possibilità d'essere rappresentati in modo efficace.
3. Ogniqualvolta sia possibile, detti popoli devono avere il diritto di ritornare alle proprie terre tradizionali alla cessazione delle regioni che ne hanno motivato il trasferimento.
4. Nel caso in cui un tale ritorno non sia possibile, secondo quanto determinato in un accordo ovvero, in assenza di un accordo, secondo procedure appropriate, detti popoli devono ricevere, nella maniera migliore possibile, terre di qualità e di status giuridico almeno uguali a quelli delle terre occupate in precedenza, e che permettano loro di sovvenire ai loro bisogni presenti e d'assicurare il loro sviluppo futuro. Quando i popoli interessati esprimano la preferenza per un indennizzo in forma specifica od in natura, essi devono essere indennizzati in tal modo, riservandosi le appropriate garanzie.
5. Le persone così trasferite e reinsediate devono essere integralmente risarcite per ogni perdita e per ogni danno subito a tal causa.

Art. 17
1. Devono essere rispettati i modi di trasferimento dei diritti fondiari fra i propri membri, stabiliti dai popoli interessati.
2. I popoli interessati devono essere consultati qualora si esamini la loro capacità di alienare le proprie terre o di trasferire in altro modo i propri diritti sulle stesse al di fuori della loro comunità.
3. Deve essere impedito alle persone non appartenenti a detti popoli di sfruttarne le consuetudini o l'ignoranza della legge al fine di ottenere la proprietà, il possesso o l'uso delle terre di loro appartenenza.

Art. 18
La legge deve prevedere sanzioni adeguate per ogni ingresso non autorizzato alle terre dei popoli interessati, e per ogni sfruttamento non autorizzato di dette terre, ed i Governi devono adottare misure per impedire tali violazioni.

Art. 19
I programmi nazionali in materia agricola devono garantire ai popoli interessati condizioni equivalenti a quelle di cui beneficiano gli altri componenti della popolazione per quanto riguarda:
a) la concessione di terre aggiuntive quando le terre di cui detti popoli dispongono sono insufficienti ad assicurar loro gli elementi di una normale esistenza, od a far fronte ad una loro eventuale crescita demografica;
b) la concessione dei mezzi necessari alla valorizzazione delle terre che questi popoli già possiedono.

Parte III. Occupazione e condizioni di lavoro [ su ]

Art. 20
1. I Governi devono, nel quadro della legislazione nazionale ed in collaborazione con i popoli interessati, adottare delle misure speciali per garantire ai lavoratori appartenenti a questi popoli una tutela effettiva in ciò che riguarda l'assunzione e le condizioni d'impiego, nella misura in cui non sono effettivamente tutelati dalla legislazione applicabile ai lavoratori in generale.
2. I Governi devono fare tutto ciò che è in loro potere per evitare qualsiasi discriminazione fra lavoratori appartenenti ai popoli interessati ed altri lavoratori, specialmente in ciò che riguarda:
a) l'accesso all'impiego, ivi compreso agli impieghi qualificati, come anche le misure di promozione e di avanzamento;
b) la pari remunerazione per un lavoro di pari valore;
c) l'assistenza medica e sociale, la sicurezza e la salute sul lavoro, tutte le prestazioni della sicurezza sociale e di ogni altro vantaggio derivante dall'impiego, come anche l'alloggio;
d) il diritto d'associazione, il diritto di dedicarsi liberamente ad ogni attività sindacale non contraria alla legge ed il diritto di concludere accordi collettivi con gli imprenditori o con le loro organizzazioni.
3. Le misure prese devono specialmente mirare a che:
a) i lavoratori appartenenti ai popoli interessati, ivi compresi i lavoratori stagionali, occasionali e migranti impiegati in agricoltura od in altre attività, allo stesso modo di quelli impiegati da fornitori di manodopera, godano della tutela accordata dalla legislazione e dalla prassi nazionali agli altri lavoratori di queste categorie negli stessi settori, e che siano pienamente informati dei propri diritti in virtù della legislazione in materia di lavoro, e dei mezzi di ricorso cui possono accedere;
b) i lavoratori appartenenti a questi popoli non siano soggetti a condizioni di lavoro che mettano in pericolo la loro salute, in particolare con l'esposizione a pesticidi o ad altre sostanze tossiche,
c) i lavoratori appartenenti a questi popoli godano di pari opportunità e di pari trattamento tra uomini e donne nell'impiego, e di una tutela contro le molestie sessuali.
4. Deve prestarsi particolare attenzione alla creazione di adeguati servizi d'ispezione del lavoro nelle regioni in cui i lavoratori appartenenti ai popoli interessati esercitino attività salariate, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte della convenzione.

Parte IV. Formazione professionale, artigianato e agricoltura [ su ]

Art. 21
I membri dei popoli interessati debbono poter beneficiare di mezzi di formazione professionale almeno uguali a quelli accordati agli altri cittadini.

Art. 22
1. Devono essere adottate misure per promuovere la partecipazione volontaria dei membri dei popoli interessati ai programmi di formazione professionale di generale applicazione.
2. Allorché i programmi di formazione professionale di generale applicazione esistenti non rispondano ai bisogni propri dei popoli interessati, i Governi devono, con la loro partecipazione, agire in maniera tale che siano messi a loro disposizione mezzi di formazione specifici.
3. I programmi specifici di formazione devono esser basati sul contesto economico, sulla situazione socioculturale e sulle esigenze concrete dei popoli interessati. Ogni studio in questo campo dev'essere realizzato in collaborazione con questi popoli, che devono essere consultati con riguardo all'organizzazione ed al funzionamento dei programmi. Se possibile, qualora decidano in tal senso, questi popoli devono assumere progressivamente la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento di tali programmi formativi.

Art. 23
1.L'artigianato, le industrie rurali e comunitarie, le attività riguardanti l'economia di sussistenza e le attività tradizionali dei popoli interessati come la caccia, la pesca, la caccia con le trappole e la raccolta, devono essere riconosciuti come fattori importanti per il mantenimento della loro cultura, come anche della loro autosufficienza e del loro sviluppo economico. I Governi debbono, con la partecipazione di detti popoli e nel caso ve ne sia bisogno, fare in modo che tali attività siano sostenute e promosse.
2. Su richiesta dei popoli interessati, dev'essere fornito loro qualora sia possibile, un aiuto tecnologico e finanziario appropriato, che tenga conto delle tecniche tradizionali e delle caratteristiche culturali di detti popoli, come anche dell'importanza di uno sviluppo duraturo ed equo.

Parte V. Previdenza sociale e sanità [ su ]

Art. 24
I regimi di sicurezza sociale devono essere progressivamente estesi ai popoli interessati, ed essere applicati nei loro confronti senza discriminazioni.

Art. 25
1. I Governi devono fare in modo che servizi sanitari adeguati siano messi a disposizione dei popoli interessati, o devono dar loro i mezzi che permettano loro di organizzare e somministrare tali servizi sotto la loro responsabilità e controllo, in modo che essi possano godere il più alto livello possibile di salute fisica e mentale.
2. I servizi di sanità devono per quanto possibile essere organizzati a livello comunitario. Questi servizi devono essere pianificati ed amministrati in collaborazione con i popoli interessati e tener conto delle loro condizioni economiche, geografiche, sociali e colturali, come anche dei loro metodi di prevenzione e cura, delle loro pratiche di guarigione e rimedi tradizionali.
3. Il sistema sanitario deve dare la preferenza alla formazione ed impiego di personale sanitario delle comunità locali e deve concentrarsi sulle cure sanitarie primarie, sempre in stretto rapporto con gli altri livelli del servizio sanitario.
4. La prestazione di tali servizi deve essere coordinata con le altre misure sociali, economiche e culturali adottate sul luogo.

Parte VI. Istruzione e mezzi di comunicazione [ su ]

Art. 26
Devono prendersi misure per garantire ai membri dei popoli interessati la possibilità di ricevere un'educazione ad ogni livello, almeno in condizioni d'uguaglianza con il resto della comunità nazionale.

Art. 27
1. I programmi e i servizi educativi per i popoli interessati devono essere sviluppati e attuati con la loro collaborazione, per corrispondere alle loro particolari esigenze e devono trattare la loro storia, le loro conoscenze e tecniche, i loro sistemi di valori e le altre loro aspirazioni sociali, economiche e culturali.
2. Le autorità competenti devono fare in modo che siano garantite la formazione dei membri dei popoli interessati e la loro partecipazione alla formulazione ed esecuzione dei programmi d'educazione; affinché, se occorra, la responsabilità della conduzione di detti programmi possa essere progressivamente trasferita a detti popoli.
3. Inoltre, i Governi devono riconoscere il diritto di tali popoli a creare le proprie istituzioni e modi d'educazione, a condizione che tali istituzioni rispondano alle norme minime stabilite dall'autorità competente in consultazione coi detti popoli. A questo fine si devono fornire loro adeguate risorse.

Art. 28
1. Quando ciò sia realizzabile, si deve insegnare ai bambini dei popoli interessati a leggere e scrivere nella loro lingua indigena o nella lingua più comunemente utilizzata dal gruppo cui appartengono. Qualora ciò non sia realizzabile, le autorità competenti devono intraprendere consultazioni con tali popoli in vista dell'adozione di misure atte a raggiungere tale scopo.
2. Devono assumersi misure adeguate per garantire a questi popoli la conoscenza della lingua nazionale o di una delle lingue ufficiali del Paese.
3. Devono adottarsi disposizioni per la salvaguardia delle lingue indigene dei popoli interessati e per promuoverne l'uso e lo sviluppo.

Art. 29
L'educazione deve mirare a dare ai bambini dei popoli interessati le conoscenze generali e le attitudini che li aiutino a partecipare pienamente ed in modo paritario alla vita della propria comunità, come pure a quella della comunità nazionale.

Art. 30
1. I Governi devono adottare misure adattate alle tradizioni ed alle culture dei popoli interessati, al fine di far conoscere loro i propri obblighi e diritti, specialmente per quanto riguarda il lavoro, le possibilità economiche, le questioni educative e sanitarie, i servizi sociali ed i diritti risultanti dalla presente convenzione.
2. A tal fine si ricorrerà, se necessario, a traduzioni scritte ed all'uso dei mezzi di comunicazioni di massa nella lingua di detti popoli.

Art. 31
Devono adottarsi misure di carattere educativo in tutti i settori della comunità nazionale, e particolarmente in quelli più direttamente in contatto con i popoli interessati, al dine di eliminare i pregiudizi che essi potrebbero nutrire al riguardo di detti popoli. A tal fine, ci si deve sforzare di garantire che i libri di storia e gli altri materiali pedagogici diano una descrizione equa, esatta e documentata di società e culture dei popoli interessati.

Parte VII. Contatti e cooperazione transfrontalieri [ su ]

Art. 32
I Governi devono assumere misure adeguate, ivi compresi accordi internazionali, per facilitare i contatti e la cooperazione transfrontaliera tra popoli indigeni e tribali, anche nei campi economico, sociale, culturale, spirituale ed ambientale.

Parte VIII. Amministrazione [ su ]

Art. 33
1. L'autorità governativa responsabile delle questioni che sono oggetto della presente convenzione deve assicurarsi che esistano istituzioni od altri meccanismi appropriati per amministrare i programmi destinati ai popoli interessati, e che essi dispongano dei mezzi necessari a compiere le loro funzioni.
2. Questi programmi devono includere:
a) la pianificazione, il coordinamento, l'attuazione e la valutazione, in collaborazione con i popoli interessati, delle misure previste dalla presente convenzione;
b) l'invio alle autorità competenti delle proposte, legislative e d'altro genere, ed il controllo dell'applicazione di dette misure, in collaborazione con i popoli interessati.

Parte IX. Disposizioni generali [ su ]

Art. 34
La natura e la portata delle misure da adottarsi per dare effetto alla presente convenzione devono essere determinati con elasticità, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun Paese.

Art. 35
L'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non deve pregiudicare ai diritti ed ai vantaggi garantiti ai popoli interessati in virtù di altre convenzioni e raccomandazioni, di strumenti internazionali, di trattati o di leggi, sentenze, consuetudini od accordi nazionali.

Parte X. Disposizioni finali [ su ]

Art. 36
La presente convenzione modifica la convenzione sui popoli indigeni e tribali del 1957.

Art. 37
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del lavoro

Art. 38
1. La presente convenzione non vincolerà che i Membri dell'Organizzazione Internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche da porte di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Art. 39
1. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione può denunziarla allo scadere di un decennio dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione che, nel termine di un anno dallo scadere del periodo di un decennio menzionato nel precedente paragrafo, non userà della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà obbligato per un nuovo decennio e, per il seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 40
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà ad ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denunzia che gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 41
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete relative ad ogni ratifica e ad ogni atto di denunzia che avrà registrato in conformità agli articoli precedenti.

Art. 42
Ogni volta in cui lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sarà il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 43
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione rivedendo in tutto od in parte la presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della convenzione riformulata avrà senz'altro, nonostante l'articolo 39 di cui sopra, l'effetto di una denunzia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riformulata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione riformulata, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riformulata.

Art. 44
Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione sono entrambe vincolanti.

Traduzione: Stefano Barbacetto